Cambia la disciplina sulla circolazione in Italia delle auto con targa estera: dal 21 marzo 2022 devono registrarsi al REVE (Registro Veicoli Esteri) esclusivamente:

  • i cittadini (italiani o stranieri) residenti in Italia, che, a vario titolo, dispongono di veicoli intestati a persone fisiche o giuridiche con residenza o sede in uno Stato estero per un periodo superiore a 30 giorni, anche non continuativi, nell’anno solare. L’utilizzo dev’essere comprovato da un documento di data certa (p.es. contratto di noleggio, leasing, comodato, ecc.) sul quale è indicata anche la durata dell’utilizzo;
  • i veicoli, immatricolati all’estero, di proprietà di lavoratori subordinati che svolgono la loro attività lavorativa presso un’azienda con sede in uno Stato confinante o limitrofo con l’Italia, o di lavoratori autonomi che hanno la sede della propria attività professionale presso uno Stato confinante/limitrofo (cosiddetti ‘frontalieri’). La registrazione al REVE dev’essere effettuata entro 60 giorni dalla data di acquisto della proprietà del veicolo.

Il nuovo articolo 93-BIS del Codice della Strada nel comma 3 parla dei lavoratori frontalieri, specificando che anche i lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un’attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante con l’Italia, e che circolano con veicoli di loro proprietà immatricolati in quello Stato estero, hanno l’obbligo di registrazione al REVE (Registro Veicoli Esteri) entro 60 giorni dall’acquisizione della proprietà del veicolo. L’obbligo è a carico dell’intestatario del mezzo. I veicoli registrati possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei lavoratori frontalieri che hanno residenza in Italia.

Per il resto risulta particolarmente interessante la nuova formulazione dell’articolo 132 del Codice della Strada relativo alla circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da NON residenti in Italia. Questi veicoli sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, ad esclusione dei veicoli di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi in servizio presso organismi o basi militari internazionali che abbiano sede nel nostro Paese, che possono invece circolare sul territorio nazionale per l’intera durata del mandato. Nel caso di inosservanza la sanzione è da 400 a 1.600 euro + ritiro del documento di circolazione.

Per la versione integrale dei nuovi articoli del Codice della Strada vi rimandiamo all’articolo 2 della legge 238/2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale: LINK.

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